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[1]E' instituita presso il Ministero dell'Interno una Commissione composta:
[2]di due consiglieri di Stato, il piu' anziano dei quali funzionera' da presidente;
[3]di un consigliere della Corte dei conti;
[4]di un funzionario superiore della Cassa depositi e prestiti;
[5]di due funzionari superiori del Ministero dell'Interno;
[6]di un funzionario superiore del Ministero delle Finanze;
[7]di un funzionario del Ministero dell'Interno, segretario, con voto consultivo. 3 I componenti della Commissione saranno nominati per decreto Reale su proposta del Ministro dell'Interno, udito il Consiglio dei Ministri.
[8]Non potranno far parte della Commissione i membri del Parlamento.
[9]Le funzioni della detta Commissione sono gratuite.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1867
3Il Decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1867 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La Commissione istituita con la legge 17 maggio 1900, n. 173, sara' composta: di un consigliere di Stato, che funzionera' da presidente; di un consigliere della Corte dei conti, che in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercitera' le funzioni; di un funzionario superiore della Cassa depositi e prestiti; di due funzionari superiori del Ministero dell'interno; di un funzionario superiore del Ministero delle finanze; di un funzionario del Ministero del tesoro; di un funzionario del Ministero dell'interno, segretario, con voto consultivo".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1916 al 16 dicembre 2009
