Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti

Art. 11 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942. Leggi il testo vigente →

[1]Nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verifica dei crediti, dopo esaminate le contestazioni, il giudice delegato ammette o esclude dal passivo i crediti contestati. Il giudice puo', anche in mancanza di contestazioni, non ammettere al passivo i crediti che non ravvisi giustificati.

[2]Di tutto si fa menzione nello stesso processo verbale. E' pero' in facolta' del giudice di rinviare la decisione a non piu' di quindici giorni dalla chiusura del processo verbale, nel qual caso, entro il detto termine, egli deve annotare in calce al processo verbale, con sottoscrizione propria e del cancelliere, l'ammissione o l'esclusione del credito.

[3]Se vi siano crediti dei quali il giudice abbia negata l'ammissione al passivo ovvero se il giudice si sia riservato di provvedere sull'ammissione, egli deve, prima di chiudere il verbale, fissare l'udienza del tribunale per la discussione sulle richieste, di cui all'articolo seguente.

[4]L'udienza deve essere fissata entro un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni dalla chiusura del processo verbale. Questi termini sono pero' prolungati di quindici giorni nel caso che il giudice si sia riservato di provvedere sull'ammissione dopo la chiusura del processo verbale.

Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art11 · fonte del testo