Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti

Art. 11 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1942 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

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Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ha disposto (con l'art. 266, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo".

Testo in vigore dal 21 aprile 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 1942

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942. 189 parole tolte in 4 capoversi.

tolto: Nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verifica dei crediti, dopo esaminate le contestazioni, il giudice delegato ammette o esclude dal passivo i crediti contestati. Il giudice puo', anche in mancanza di contestazioni, non ammettere al passivo i crediti che non ravvisi giustificati.

tolto: Di tutto si fa menzione nello stesso processo verbale. E' pero' in facolta' del giudice di rinviare la decisione a non piu' di quindici giorni dalla chiusura del processo verbale, nel qual caso, entro il detto termine, egli deve annotare in calce al processo verbale, con sottoscrizione propria e del cancelliere, l'ammissione o l'esclusione del credito.

tolto: Se vi siano crediti dei quali il giudice abbia negata l'ammissione al passivo ovvero se il giudice si sia riservato di provvedere sull'ammissione, egli deve, prima di chiudere il verbale, fissare l'udienza del tribunale per la discussione sulle richieste, di cui all'articolo seguente.

tolto: L'udienza deve essere fissata entro un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni dalla chiusura del processo verbale. Questi termini sono pero' prolungati di quindici giorni nel caso che il giudice si sia riservato di provvedere sull'ammissione dopo la chiusura del processo verbale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

    Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ha disposto (con l'art. 266, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art11 · fonte del testo