Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti

Art. 12 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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[1]Il curatore invia immediatamente a coloro, i crediti dei quali non furono ammessi al passivo, avviso raccomandato, con l'indicazione dell'udienza fissata dal giudice.

[2]Essi hanno facolta' di chiedere che il tribunale decida sulla domanda di ammissione al passivo del proprio credito.

[3]L'istanza deve essere notificata al curatore almeno cinque giorni prima della detta udienza e depositata in cancelleria, con i documenti che il richiedente intende esibire, almeno due giorni prima dell'udienza.

[4]Se a tale udienza il richiedente non compare, la istanza si reputa abbandonata.

[5]Il tribunale pronunzia su tutte le istanze con unica sentenza, quando anche rispetto a uno o piu' crediti la sentenza sia interlocutoria.

[6]Nel caso di decisione interlocutoria il tribunale puo' ammettere provvisoriamente al passivo in tutto o in parte il credito contestato.

[7]L'appello contro tale sentenza deve proporsi entro quindici giorni dall'affissione di essa alla porta esterna del tribunale, con citazione a comparire davanti alla Corte di appello in un termine non maggiore di quindici ne' minore di cinque giorni, a pena di nullita'.

[8]La Corte di appello riunisce nell'ultima udienza fissata i diversi appelli e pronunzia su tutti i gravami con una sola sentenza.

[9]Non sono ammessi altri rinvii ne' comparizioni tardive.

Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art12 · fonte del testo