Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti

Art. 12 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

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Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ha disposto (con l'art. 266, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo".

Testo in vigore dal 21 aprile 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 1942

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942. 197 parole tolte in 9 capoversi.

tolto: Il curatore invia immediatamente a coloro, i crediti dei quali non furono ammessi al passivo, avviso raccomandato, con l'indicazione dell'udienza fissata dal giudice.

tolto: Essi hanno facolta' di chiedere che il tribunale decida sulla domanda di ammissione al passivo del proprio credito.

tolto: L'istanza deve essere notificata al curatore almeno cinque giorni prima della detta udienza e depositata in cancelleria, con i documenti che il richiedente intende esibire, almeno due giorni prima dell'udienza.

tolto: Se a tale udienza il richiedente non compare, la istanza si reputa abbandonata.

tolto: Il tribunale pronunzia su tutte le istanze con unica sentenza, quando anche rispetto a uno o piu' crediti la sentenza sia interlocutoria.

tolto: Nel caso di decisione interlocutoria il tribunale puo' ammettere provvisoriamente al passivo in tutto o in parte il credito contestato.

tolto: L'appello contro tale sentenza deve proporsi entro quindici giorni dall'affissione di essa alla porta esterna del tribunale, con citazione a comparire davanti alla Corte di appello in un termine non maggiore di quindici ne' minore di cinque giorni, a pena di nullita'.

tolto: La Corte di appello riunisce nell'ultima udienza fissata i diversi appelli e pronunzia su tutti i gravami con una sola sentenza.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Non sono ammessi altri rinvii ne' comparizioni tardive.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

    Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ha disposto (con l'art. 266, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo".

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art12 · fonte del testo