Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti

Art. 13 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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[1]Entro quindici giorni dalla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti o entro trenta giorni nel caso previsto dall'art. 11, secondo collima, ciascun creditore puo' impugnare i crediti ammessi dal giudice delegato promuovendo a proprie spese davanti al tribunale, che ha dichiarato il fallimento, separato giudizio in contraddittorio dei titolari dei crediti impugnati.

[2]La citazione deve essere notificata anche al curatore che ha facolta' di intervenire nel giudizio.

[3]Il tribunale puo' con ordinanza non soggetta a reclamo adottare i provvedimenti temporanei di cui all'art. 814 del Codice di commercio.

[4]Trascorso il termine suindicato, non sono ammesse contestazioni se non a' sensi dell'art. 770 del Codice di Commercio.

Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art13 · fonte del testo