Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti

Art. 13 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1942 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

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Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ha disposto (con l'art. 266, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo".

Testo in vigore dal 21 aprile 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 1942

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942. 108 parole tolte in 4 capoversi.

tolto: Entro quindici giorni dalla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti o entro trenta giorni nel caso previsto dall'art. 11, secondo collima, ciascun creditore puo' impugnare i crediti ammessi dal giudice delegato promuovendo a proprie spese davanti al tribunale, che ha dichiarato il fallimento, separato giudizio in contraddittorio dei titolari dei crediti impugnati.

tolto: La citazione deve essere notificata anche al curatore che ha facolta' di intervenire nel giudizio.

tolto: Il tribunale puo' con ordinanza non soggetta a reclamo adottare i provvedimenti temporanei di cui all'art. 814 del Codice di commercio.

tolto: Trascorso il termine suindicato, non sono ammesse contestazioni se non a' sensi dell'art. 770 del Codice di Commercio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

    Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ha disposto (con l'art. 266, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art13 · fonte del testo