Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti

Art. 17 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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[1]Accertata l'approvazione del concordato, il giudice delegato fissa l'udienza davanti il tribunale per l'omologazione, non prima di dieci e non oltre venti giorni.

[2]A tale udienza debbono essere portate le opposizioni di cui all'art. 836, comma secondo, del Codice di commercio, e quelle di qualsiasi interessato, che non abbia aderito al concordato.

[3]Non sono ammessi rinvii della causa ne' comparizioni tardive.

[4]Il tribunale decide con una sola sentenza, esaminando anche il merito delle proposte, compresa la serieta' delle garanzie reali o personali che sono state promesse.

[5]Alle spese per l'omologazione del concordato si provvede con le somme liquide che esistono nel fallimento, delle quali il giudice ordina il prelevamento. Se non vi siano somme liquide, il giudice dispone che si proceda al giudizio con prenotazione a debito. Il rimborso all'erario di tali spese costituisce parte integrante degli obblighi del concordato.

[6]Contro la sentenza del tribunale, che accoglie o respinge la omologazione, possono appellare rispettivamente gli opponenti e il fallito, nel termine o con le modalita' stabiliti negli ultimi tre commi dell'art. 12 della presente legge.

Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art17 · fonte del testo