Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti

Art. 17 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

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Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ha disposto (con l'art. 266, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo".

Testo in vigore dal 21 aprile 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 1942

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942. 175 parole tolte in 6 capoversi.

tolto: Accertata l'approvazione del concordato, il giudice delegato fissa l'udienza davanti il tribunale per l'omologazione, non prima di dieci e non oltre venti giorni.

tolto: A tale udienza debbono essere portate le opposizioni di cui all'art. 836, comma secondo, del Codice di commercio, e quelle di qualsiasi interessato, che non abbia aderito al concordato.

tolto: Non sono ammessi rinvii della causa ne' comparizioni tardive.

tolto: Il tribunale decide con una sola sentenza, esaminando anche il merito delle proposte, compresa la serieta' delle garanzie reali o personali che sono state promesse.

tolto: Alle spese per l'omologazione del concordato si provvede con le somme liquide che esistono nel fallimento, delle quali il giudice ordina il prelevamento. Se non vi siano somme liquide, il giudice dispone che si proceda al giudizio con prenotazione a debito. Il rimborso all'erario di tali spese costituisce parte integrante degli obblighi del concordato.

tolto: Contro la sentenza del tribunale, che accoglie o respinge la omologazione, possono appellare rispettivamente gli opponenti e il fallito, nel termine o con le modalita' stabiliti negli ultimi tre commi dell'art. 12 della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

    Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ha disposto (con l'art. 266, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art17 · fonte del testo