Art. 19 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
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[1]Per i delitti preveduti negli articoli 860, 862, ultima parte, e 863, capoverso, del Codice di commercio, si spedisce sempre mandato di cattura.
[2]Per ogni altro delitto preveduto nel titolo VIII del libro III del Codice di commercio e per quelli commessi dal curatore, anche se non previsti nel titolo VIII citato, si puo' spedire mandato di cattura.
[3]Il giudice delegato puo' sempre chiamare davanti a se' il fallito e, qualora questi non ottemperi all'invito, farlo accompagnare dalla forza pubblica.
[4]Il curatore puo' costituirsi parte civile anche nel procedimento penale per i reati commessi dal fallito, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, a' termini dell'art. 4 della presente legge.
Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942
