Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti

Art. 19 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1942 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

1

Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ha disposto (con l'art. 266, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo".

Testo in vigore dal 21 aprile 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 1942

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942. 109 parole tolte in 4 capoversi.

tolto: Per i delitti preveduti negli articoli 860, 862, ultima parte, e 863, capoverso, del Codice di commercio, si spedisce sempre mandato di cattura.

tolto: Per ogni altro delitto preveduto nel titolo VIII del libro III del Codice di commercio e per quelli commessi dal curatore, anche se non previsti nel titolo VIII citato, si puo' spedire mandato di cattura.

tolto: Il giudice delegato puo' sempre chiamare davanti a se' il fallito e, qualora questi non ottemperi all'invito, farlo accompagnare dalla forza pubblica.

tolto: Il curatore puo' costituirsi parte civile anche nel procedimento penale per i reati commessi dal fallito, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, a' termini dell'art. 4 della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

    Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ha disposto (con l'art. 266, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art19 · fonte del testo