Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti

Art. 24 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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[1]Se non si raggiungono nei termini stabiliti le maggioranze richieste negli articoli 14 e 16 della legge 24 maggio 1903, n. 197, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che dichiara il fallimento.

[2]All'udienza di cui all'art. 17 della predetta legge, la causa di omologazione e' assegnata a sentenza. Non sono ammessi rinvii ne' comparizioni tardive.

[3]Contro la sentenza che omologa il concordato possono proporre appello soltanto i creditori opponenti intervenuti nel primo giudizio, osservati i termini stabiliti nell'art. 23 della legge citata.

[4]La Corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata gli appelli e decide con una sola sentenza. Non sono ammessi altri rinvii ne' tardive comparizioni.

[5]Dalla data dell'omologazione del concordato da parte del tribunale, anche quando contro la sentenza di omologazione sia proposto gravame, decorrono i termini fissati nel concordato per l'esecuzione degli obblighi assunti. Alle scadenze stabilite per i pagamenti, se il giudizio sia tuttora pendente, le somme dovute debbono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.

[6]Si applica al concordato preventivo la prima parte dell'art. 18 della presente legge. Con la sentenza che risolve il concordato il tribunale dichiara il fallimento.

[7]E' abrogato l'art. 34 della legge 24 maggio 1903, n. 197.

Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art24 · fonte del testo