Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti

Art. 24 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

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Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ha disposto (con l'art. 266, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo".

Testo in vigore dal 21 aprile 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 1942

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942. 200 parole tolte in 7 capoversi.

tolto: Se non si raggiungono nei termini stabiliti le maggioranze richieste negli articoli 14 e 16 della legge 24 maggio 1903, n. 197, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che dichiara il fallimento.

tolto: All'udienza di cui all'art. 17 della predetta legge, la causa di omologazione e' assegnata a sentenza. Non sono ammessi rinvii ne' comparizioni tardive.

tolto: Contro la sentenza che omologa il concordato possono proporre appello soltanto i creditori opponenti intervenuti nel primo giudizio, osservati i termini stabiliti nell'art. 23 della legge citata.

tolto: La Corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata gli appelli e decide con una sola sentenza. Non sono ammessi altri rinvii ne' tardive comparizioni.

tolto: Dalla data dell'omologazione del concordato da parte del tribunale, anche quando contro la sentenza di omologazione sia proposto gravame, decorrono i termini fissati nel concordato per l'esecuzione degli obblighi assunti. Alle scadenze stabilite per i pagamenti, se il giudizio sia tuttora pendente, le somme dovute debbono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.

tolto: Si applica al concordato preventivo la prima parte dell'art. 18 della presente legge. Con la sentenza che risolve il concordato il tribunale dichiara il fallimento.

tolto: E' abrogato l'art. 34 della legge 24 maggio 1903, n. 197.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

    Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ha disposto (con l'art. 266, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art24 · fonte del testo