Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
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[1]Il giudice delegato ha la direzione dell'amministrazione del fallimento. Il curatore deve seguire le sue istruzioni e non puo' stare in giudizio come attore o come convenuto senza la sua autorizzazione scritta. Il giudice delegato non interviene a comporre il collegio nei giudizi a cui si riferisce l'autorizzazione, ma partecipa tuttavia al collegio nei giudizi di cui all'art. 12.
[2]Il curatore non puo' in alcun caso, nei giudizi in cui interviene in tale qualita', assumere anche la veste di avvocato o di procuratore.
[3]Il curatore deve tenere un libro-giornale, in cui annota giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Il libro deve essere vidimato senza spesa dal giudice delegato prima di esser posto in uso e alla fine di ogni mese.
[4]Alla succinta relazione richiesta dall'art. 756 del Codice di commercio, il curatore deve far seguire, nei venti giorni successivi, una seconda relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sul tempo a cui risale il dissesto, sulla responsabilita' del fallito o di altri e su quanto puo' interessare, anche ai fini della istruttoria penale.
[5]Il deposito delle somme di cui all'art. 753 del Codice di commercio e' eseguito presso l'ufficio postale ovvero presso un istituto di credito indicato dal giudice delegato, con le modalita' da lui stabilite.
[6]In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale deve disporre la revoca del curatore.
Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942
