Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti

Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1942 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

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Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ha disposto (con l'art. 266, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo".

Testo in vigore dal 21 aprile 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 1942

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942. 229 parole tolte in 6 capoversi.

tolto: Il giudice delegato ha la direzione dell'amministrazione del fallimento. Il curatore deve seguire le sue istruzioni e non puo' stare in giudizio come attore o come convenuto senza la sua autorizzazione scritta. Il giudice delegato non interviene a comporre il collegio nei giudizi a cui si riferisce l'autorizzazione, ma partecipa tuttavia al collegio nei giudizi di cui all'art. 12.

tolto: Il curatore non puo' in alcun caso, nei giudizi in cui interviene in tale qualita', assumere anche la veste di avvocato o di procuratore.

tolto: Il curatore deve tenere un libro-giornale, in cui annota giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Il libro deve essere vidimato senza spesa dal giudice delegato prima di esser posto in uso e alla fine di ogni mese.

tolto: Alla succinta relazione richiesta dall'art. 756 del Codice di commercio, il curatore deve far seguire, nei venti giorni successivi, una seconda relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sul tempo a cui risale il dissesto, sulla responsabilita' del fallito o di altri e su quanto puo' interessare, anche ai fini della istruttoria penale.

tolto: Il deposito delle somme di cui all'art. 753 del Codice di commercio e' eseguito presso l'ufficio postale ovvero presso un istituto di credito indicato dal giudice delegato, con le modalita' da lui stabilite.

tolto: In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale deve disporre la revoca del curatore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

    Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ha disposto (con l'art. 266, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art4 · fonte del testo