Art. 7 — Personale in servizio presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed altre istituzioni sanitarie
Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al personale in servizio presso gli ospedali e le altre strutture sanitarie degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico, nonche' al personale degli enti di cui all'articolo 41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il disposto del primo comma non puo' trovare applicazione nel caso in cui i predetti enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Gli enti di cui al primo comma dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono applicare le disposizioni di cui alla presente legge al proprio personale dipendente.
Testo vigente dal 28 maggio 1985
