All'articolo 42 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il primo comma e' sostituito dal seguente: "I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare delle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV e di cui all'articolo 12, nella quantita' occorrente per le normali necessita' degli ospedali, ambulatori istituti case di cura, e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quane ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorita' sanitaria".

Testo vigente dal 26 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art10 · fonte su Normattiva