Art. 1Gli organi della giurisdizione tributaria

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1993 al 16 settembre 2022. Leggi il testo vigente →

La giurisdizione tributaria e' esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 13 gennaio 1993 al 16 settembre 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art1 · fonte su Normattiva