Art. 1 — Gli organi della giurisdizione tributaria
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La giurisdizione tributaria e' esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 13 gennaio 1993 al 16 settembre 2022 · versione 0 su Normattiva