Art. 19

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Il ricorso puo' essere proposto avverso:

  • a)l'avviso di accertamento del tributo;
  • b)l'avviso di liquidazione del tributo;
  • c)il provvedimento che irroga le sanzioni;
  • d)il ruolo e la cartella di pagamento;
  • e)l'avviso di mora;
  • f)gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3;
  • g)il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
  • h)il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  • i)ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilita' davanti alle commissioni tributarie. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonche' delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

Testo vigente dal 13 gennaio 1993 al 27 marzo 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art19 · fonte su Normattiva