Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giurisdizione - Preavviso di fermo di beni mobili registrati per crediti di natura diversa - Insussistenza di una disciplina che regoli in modo unitario la giurisdizione - Conseguente obbligo per l'esecutato di rivolgersi a diversi giudici - Asserita compressione del diritto di difesa - Difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione in ordine alla ricostruzione della fattispecie a quo ed alla rilevanza della questione - Incertezza del petitum - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione e comunque per incertezza del petitum , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 26- quinquies , del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248); degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con gli artt. 91- bis e 86 (come sostituito dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999) del d.P.R. n. 602 del 1973, e con l'art. l, comma l, lett. q ), del d.lgs. n. 193 del 2001; nonché dell'art. 362, comma 2, cod. proc. civ., impugnati - in riferimento agli artt. 11, 24, 111 e 117 Cost., agli artt. 6 e 13 della CEDU, e agli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - in quanto non disciplinano la giurisdizione del preavviso di fermo e nella parte in cui obbligano un soggetto che abbia ricevuto un preavviso di fermo per crediti di diversa natura a rivolgersi a giudici diversi. In particolare, le ordinanze di rimessione sono carenti di indicazioni puntuali in ordine non solo al titolo di ciascuna delle pretese creditorie in contestazione nei giudizi a quibus , ma anche ai motivi dedotti dai ricorrenti a sostegno delle domande di nullità o di annullamento. Tali lacune da un lato impediscono di stabilire, in concreto, se il giudice a quo sia sfornito di giurisdizione rispetto alle controversie sottoposte al suo esame; dall'altro, danno luogo ad un difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione. Sotto un diverso ed ulteriore profilo, l'intervento manipolativo invocato si presenta incerto e non identificato. Infatti, il rimettente non invoca affatto una pronuncia ablativa delle norme censurate, ma richiede piuttosto un intervento di tipo additivo, finalizzato a concentrare presso un unico plesso giurisdizionale le controversie in ordine ai provvedimenti di fermo amministrativo; e tuttavia, ai fini del conseguimento di tale obiettivo, è stata omessa ogni indicazione in ordine alla direzione e ai contenuti dell'intervento correttivo auspicato, tra i molteplici astrattamente ipotizzabili; tale omissione si risolve nella indeterminatezza ed ambiguità del petitum . Sull'inammissibilità della questione per indeterminatezza ed ambiguità del petitum , v., ex plurimis , sentenze nn. 220/2014, 220/2012, 186/2011 e 117/2011; ordinanze nn. 335/2011, 260/2011 e 21/2011.
Riguarda ancheart. 35 d.l. 223/2006art. 2 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 19 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 16 d.lgs. 46/1999art. 1 d.lgs. 193/2001art. 362 Codice di procedura civilee altri 1
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Fermo di beni mobili registrati - Criteri e limiti al potere del concessionario della riscossione di disporre il fermo nonché obbligatorietà della motivazione di detto provvedimento con riferimento al timore di perdere la garanzia del credito e della proporzionalità rispetto al patrimonio del contribuente - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e del diritto alla difesa, incidenza sul diritto al lavoro e sulla libertà di iniziativa economica nonché contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e lesione dei principi del giusto processo - Questioni estranee al thema decidendum del giudizio principale - Difetto di rilevanza e, comunque, difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo e, comunque, per difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo risultante dalla sostituzione del primo comma ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, e quale interpretato autenticamente dall'art. 3, comma 41, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248), in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non fissa criteri e limiti ai poteri del concessionario della riscossione in ordine all'adozione del provvedimento di fermo di beni mobili registrati e non prevede che detto provvedimento sia motivato con riferimento alla sussistenza del fondato timore di perdere la garanzia del credito ovvero alla necessità, in relazione alla consistenza patrimoniale del contribuente, di emetterlo. Esulano, infatti, dalla prospettazione del ricorrente del giudizio principale tutti i profili in relazione ai quali il rimettente ha sollevato d'ufficio le questioni proposte e, pertanto, l'invocata dichiarazione di illegittimità costituzionale non potrebbe comunque avere alcuna incidenza su detto giudizio, dovendo essa essere pronunciata con riferimento a circostanze che risultano estranee al suo thema decidendum . - Sull'inammissibilità per estraneità della questione proposta al thema decidendum del giudizio principale v. la citata ordinanza n. 149 del 2006.
Riguarda ancheart. 3 d.l. 203/2005
Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione al giudice ordinario - Questione di legittimità costituzionale - 'Ius superveniens' - Sopravvenuta previsione della ricorribilità del provvedimento di fermo davanti alle commissioni tributarie - Ininfluenza sulla rilevanza, alla stregua del principio di 'perpetuatio iurisdictionis'.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, la circostanza che, dopo la sua proposizione, l'art. 35, comma 26- quinquies , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, inserito dalla relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, abbia integrato il disposto dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prevedendo la ricorribilità davanti alle commissioni tributarie anche del provvedimento di «fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni» (lettera e-ter ), non ha influenza sulla rilevanza atteso che, a norma dell'art. 5 del c.p.c., la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.
Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione, secondo la regola di riparto stabilita dalle Sezioni Unite della Cassazione, al giudice ordinario - Denunciata irragionevole deroga alla giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative agli interessi legittimi, incidenza sul diritto di difesa e sulla tutela giurisdizionale - Questione sostanziatesi nell'impropria richiesta di avallo dell'interpretazione preferita dal rimettente ed opposta alla regola formalmente assunta come «diritto vivente» - Uso distorto dell'incidente di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, «nella parte in cui risulta interpretato, secondo il diritto vivente, nel senso di attribuire al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo tributario dei veicoli da esso previsto, sul presupposto della natura non autoritativa del potere esercitato». Invero, il giudice a quo , pur formalmente premettendo di volersi uniformare al diritto vivente, ossia alla regola di riparto della giurisdizione, stabilita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, poi, in realtà, ne critica alla radice la scelta interpretativa, dimostrando chiaramente l'improprio tentativo di ottenere l'avallo della Corte a favore della (diversa) interpretazione e ricostruzione della natura giuridica dell'istituto dal medesimo seguita, così rendendo chiaro un uso distorto dell'incidente di costituzionalità. - Negli stessi termini, v., citata, ordinanza n. 114/2006.
Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione al giudice ordinario, anziché al giudice tributario - Questione di legittimità costituzionale sollevata da una Commissione tributaria regionale - Sopravvenuta previsione della ricorribilità davanti alle commissioni tributarie del provvedimento di fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Mutamento normativo comportante l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della domanda - Necessità di riesame della rilevanza della questione sollevata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione - degli articoli 48, 57 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuiscono al giudice ordinario, anziché a quello tributario, la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo amministrativo dei veicoli, in quanto, successivamente alle ordinanze di rimessione, è entrato in vigore l'art. 35, comma 26- quinquies , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il quale, integrando il disposto dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha previsto la ricorribilità davanti alle commissioni tributarie anche del provvedimento di fermo sui beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni (lettera e - ter ).
Riguarda ancheart. 49 Riscossione imposte sul redditoart. 57 Riscossione imposte sul redditoart. 2 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 19 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione al giudice ordinario, anziché al giudice amministrativo - Questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato - Sopravvenuta previsione della ricorribilità davanti alle commissioni tributarie del provvedimento di fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Mutamento normativo ininfluente sulla rilevanza delle questioni, in forza dell'art. 5 del cod. proc. civ.
Non incide sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, 57 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - che attribuiscono al giudice ordinario, anziché a quello amministrativo, la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo amministrativo dei veicoli -, sollevate dal Consiglio di Stato con riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione, lo jus superveniens , costituito dall'art. 35, comma 26- quinquies , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il quale, integrando il disposto dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha previsto la ricorribilità davanti alle commissioni tributarie anche del provvedimento di fermo sui beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni (lettera e - ter ), in quanto, a norma dell'art. 5 del codice di procedura civile, la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e non hanno effetto rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge medesima. - Sulla portata del principio della perpetuatio jurisdictionis , v. citata, l'ordinanza n. 161/2007.
Riguarda ancheart. 49 Riscossione imposte sul redditoart. 57 Riscossione imposte sul redditoart. 2 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 19 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione al giudice ordinario, anziché al giudice amministrativo - Denunciata deroga irragionevole all'ordinario criterio di riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, disparità di trattamento in danno dei destinatari di provvedimenti di fermo, assenza di tutela giurisdizionale piena rispetto alla limitazione della libertà di circolazione, dell'iniziativa economica e della libertà privata - Questioni sostanziantesi nell'impropria richiesta di avallo dell'interpretazione preferita dal rimettente ed opposta alla regola formalmente assunta come diritto vivente - Uso distorto dell'incidente di costituzionalità - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato con riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione - degli articoli 48, 57 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuiscono al giudice ordinario, anziché a quello amministrativo, la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo amministrativo dei veicoli, in quanto configurano un improprio tentativo di ottenere l'avallo della (diversa) interpretazione e ricostruzione della natura giuridica dell'istituto che il giudice a quo dimostra di condividere. - Negli stessi termini, v., citata, l'ordinanza n. 161/2007.
Riguarda ancheart. 49 Riscossione imposte sul redditoart. 57 Riscossione imposte sul redditoart. 2 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 19 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
IMPOSTE E TASSE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - FERMO DI BENI MOBILI REGISTRATI - MANCATA INDICAZIONE DELL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE DINANZI ALLA QUALE PUÒ PROMUOVERSI IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, NONCHÉ MANCATA PREVISIONE DI UN TERMINE DI EFFICACIA ENTRO IL QUALE IL CONCESSIONARIO DEVE INTRAPRENDERE L'AZIONE ESECUTIVA A PENA DI DECADENZA DAL DIRITTO A PROCEDERE AD ESECUZIONE FORZATA - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DEBITORI ASSOGGETTATI ALLA ESECUZIONE ORDINARIA, IRRAGIONEVOLEZZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI, IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO PRINCIPALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q) , del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, sia nella parte in cui non indica l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale può promuoversi il giudizio di opposizione al fermo di beni mobili registrati, sia nella parte in cui non prevede, per tale fermo, un termine di efficacia entro il quale il concessionario deve intraprendere l'azione esecutiva a pena di decadenza dal diritto a procedere ad esecuzione forzata. Il giudice rimettente, infatti, nel formulare il quesito di costituzionalità, oltre a presentare lacune motivazionali che impediscono il controllo circa l'applicabilità, nel giudizio a quo , della norma denunciata, poiché non ha proceduto al previo accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano, richiesto necessariamente dal diritto vivente in tema di responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, non fornisce una motivazione sulla non manifesta infondatezza, omettendo di chiarire le ragioni per cui l'obbligo del legislatore di indicare il giudice competente del fermo sarebbe riconducibile all'art. 24 Cost.; mentre l'invocata dichiarazione di illegittimità costituzionale concernente l'omessa previsione di un termine di efficacia del fermo non avrebbe alcuna incidenza nel giudizio a quo , poiché essa verrebbe pronunciata con riferimento ad una circostanza estranea al thema decidendum del giudizio stesso.
Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 193/2001
IMPOSTE E TASSE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO - INUTILE DECORSO DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI - FERMO DEI BENI MOBILI DEL DEBITORE ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA, DISCRIMINAZIONE IN DANNO DEI CONTRIBUENTI TITOLARI DI BENI IMMOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76, 3 e 53 Cost., dell'art. 86, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera q), del d. lgs. 27 aprile 2001, n. 193, secondo il quale, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, «il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza». L’ordinanza di remissione è infatti priva di motivazione sulla rilevanza, non essendosi il giudice a quo pronunciato su questioni preliminari di merito, da esso stesso indicate, la cui decisione è atta a definire il giudizio principale indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità sollevata.
Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 193/2001
Riscossione delle imposte - Morosità nel pagamento di somme iscritte a ruolo - Fermo amministrativo di veicoli - Disciplina ritenuta inidonea a garantire la tutela delle ragioni del proprietario del bene - Asserita lesione del diritto di difesa, irragionevolezza, lesione del diritto di proprietà privata - Insufficiente descrizione delle fattispecie 'a quibus' e motivazione contraddittoria - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, nella parte in cui non consente al proprietario di un bene sottoposto a fermo amministrativo alcuna tutela delle sue ragioni avverso il provvedimento di fermo. Le ordinanze di rimessione, infatti, oltre a contenere una descrizione insufficiente delle fattispecie sottoposte al giudizio del rimettente, non forniscono alcuna specifica motivazione in ordine all’asserita violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione, risultando infine motivate in modo contraddittorio, dal momento che il giudice 'a quo', mentre da un lato solleva questione di legittimità costituzionale dell’intero testo dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, dall’altro afferma che, in mancanza del decreto ministeriale previsto dall’ultimo comma della disposizione censurata, il fermo dei veicoli 'de quibus' deve ritenersi “illegittimo e illecito”, con ciò mostrando in modo inequivoco di ritenere irrilevante la decisione della Corte.
Riscossione delle imposte - Morosità nel pagamento di somme iscritte a ruolo - Fermo amministrativo di veicoli - Mancata previsione di limiti di valore, nonché di preventivo esperimento di pignoramento con esito negativo - Asserita disparità di trattamento rispetto all’iscrizione ipotecaria che avviene solo per un importo pari al doppio dell’importo del credito per cui si procede, rispetto agli istituti del concordato preventivo e dell’amministrazione controllata, misura sovradimensionata e rimessa alla discrezionalità del privato concessionario - Censura di norma abrogata, carente descrizione delle fattispecie a quibus, assenza di specifica motivazione sui parametri invocati, motivazione contraddittoria - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 1 e 2, e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, in caso di applicazione della sanzione del fermo amministrativo del veicolo, sia stabilito che questo possa avvenire sui beni di proprietà del debitore fino alla concorrenza del doppio dell’importo del credito complessivo per cui si procede, così come previsto dall’art. 77 dello stesso d.P.R. per l’iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore, e nella parte in cui non prevedono che, anche nel caso di applicazione della sanzione del fermo amministrativo del mezzo, venga previsto, quale presupposto necessario, l’esperimento di un tentativo di pignoramento con esito negativo. Premesso, infatti, che la seconda delle disposizioni impugnate – vale a dire l’art. 91-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 – risulta abrogata, non essendo stata riprodotta dall’art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, che ha sostituito l’intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, le ordinanze di rimessione contengono una descrizione del tutto carente delle fattispecie sottoposte al giudice 'a quo', omettendo inoltre qualsiasi motivazione in ordine all’asserita violazione degli artt. 53 e 97 della Costituzione, e argomentando, infine, le proprie censure a proposito dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 in modo contraddittorio, in quanto da un lato se ne afferma l'illegittimità costituzionale, e dall’altro si ritiene comunque che, in mancanza del decreto ministeriale previsto dall’ultimo comma dello stesso art. 86, i provvedimenti di fermo amministrativo appaiono “ingiusti, illegittimi, iniqui” e che “l’attività posta in essere dal concessionario risulta essere emanata in assoluta carenza di potere, oltre che lesiva dei diritti soggettivi”, ciò che renderebbe irrilevante, nella stessa prospettazione del rimettente, la decisione della Corte.