Art. 21
Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilita' entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo. Il ricorso avverso il rifiuto tacito ((...)) di cui all'articolo 19, comma 1, (( lettere g) e g-bis))), puo' essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione ((o di autotutela)) presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non puo' essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione. 52
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
52Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 4 gennaio 2024 al 1 gennaio 2027 · versione 53 su Normattiva