Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Giurisdizione - Preavviso di fermo di beni mobili registrati per crediti di natura diversa - Insussistenza di una disciplina che regoli in modo unitario la giurisdizione - Conseguente obbligo per l'esecutato di rivolgersi a diversi giudici - Asserita compressione del diritto di difesa - Difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione in ordine alla ricostruzione della fattispecie a quo ed alla rilevanza della questione - Incertezza del petitum - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione e comunque per incertezza del petitum , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 26- quinquies , del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248); degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con gli artt. 91- bis e 86 (come sostituito dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999) del d.P.R. n. 602 del 1973, e con l'art. l, comma l, lett. q ), del d.lgs. n. 193 del 2001; nonché dell'art. 362, comma 2, cod. proc. civ., impugnati - in riferimento agli artt. 11, 24, 111 e 117 Cost., agli artt. 6 e 13 della CEDU, e agli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - in quanto non disciplinano la giurisdizione del preavviso di fermo e nella parte in cui obbligano un soggetto che abbia ricevuto un preavviso di fermo per crediti di diversa natura a rivolgersi a giudici diversi. In particolare, le ordinanze di rimessione sono carenti di indicazioni puntuali in ordine non solo al titolo di ciascuna delle pretese creditorie in contestazione nei giudizi a quibus , ma anche ai motivi dedotti dai ricorrenti a sostegno delle domande di nullità o di annullamento. Tali lacune da un lato impediscono di stabilire, in concreto, se il giudice a quo sia sfornito di giurisdizione rispetto alle controversie sottoposte al suo esame; dall'altro, danno luogo ad un difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione. Sotto un diverso ed ulteriore profilo, l'intervento manipolativo invocato si presenta incerto e non identificato. Infatti, il rimettente non invoca affatto una pronuncia ablativa delle norme censurate, ma richiede piuttosto un intervento di tipo additivo, finalizzato a concentrare presso un unico plesso giurisdizionale le controversie in ordine ai provvedimenti di fermo amministrativo; e tuttavia, ai fini del conseguimento di tale obiettivo, è stata omessa ogni indicazione in ordine alla direzione e ai contenuti dell'intervento correttivo auspicato, tra i molteplici astrattamente ipotizzabili; tale omissione si risolve nella indeterminatezza ed ambiguità del petitum . Sull'inammissibilità della questione per indeterminatezza ed ambiguità del petitum , v., ex plurimis , sentenze nn. 220/2014, 220/2012, 186/2011 e 117/2011; ordinanze nn. 335/2011, 260/2011 e 21/2011.
Riguarda ancheart. 35 d.l. 223/2006art. 19 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 86 Riscossione imposte sul redditoart. 16 d.lgs. 46/1999art. 1 d.lgs. 193/2001art. 362 Codice di procedura civilee altri 1
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alle commissioni tributarie delle controversie attinenti il canone comunale sulla pubblicità (CIMP) - Denunciata violazione del divieto di istituire giudici straordinari o speciali - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata - Mancata prospettazione di nuovi profili di censura, diversi da quelli già esaminati - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, censurato, in riferimento all'art. 102, comma secondo, ed alla VI disposizione transitoria della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie attinenti il canone comunale sulla pubblicità (CIMP). La stessa identica questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 141 del 2009 e, successivamente, manifestamente infondata con l'ordinanza n. 218 del 2009, né risultano addotti profili o argomenti diversi rispetto a quelli già esaminati. Per la non fondatezza e per la manifesta infondatezza della medesima questione si vedano, rispettivamente, le citate sentenza n. 141 del 2009 e ordinanza n. 218 del 2009.
sentenza 18/2010massima n. 34281 Riguarda ancheart. 3-bis d.l. 203/2005
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alle Commissioni tributarie della giurisdizione della cognizione della validità dell'ipoteca sugli immobili iscritta dal concessionario della riscossione - Questione (concernente la giurisdizione) sollevata d'ufficio in sede di appello dopo che in primo grado il giudice si sia pronunciato nel merito - Preclusione per intervenuto giudicato implicito, secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 19, comma 1, lettera e- bis ), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento all'art. 102 della Costituzione, nella parte in cui devolvono alla giurisdizione tributaria la cognizione della validità dell'ipoteca legale iscritta dal concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Infatti, il giudice rimettente non si è confrontato con l'orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione secondo il quale, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato, come nella specie, nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito; ciò nonostante il rimettente ha rilevato d'ufficio una questione di difetto di giurisdizione in ordine alla quale - secondo la ricordata giurisprudenza - era processualmente maturata una preclusione.
sentenza 37/2010massima n. 34314 Riguarda ancheart. 19 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994 - Istituzione di un nuovo giudice speciale in violazione del divieto posto dalla Costituzione - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 102, comma secondo, Cost., l'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b ), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 - nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994. La disposizione denunciata si risolve nell'istituzione di un giudice speciale vietata dall'indicato parametro, in quanto, esclusa la natura tributaria del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue dovuto dal 3 ottobre 2000, attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione di controversie relative a prestazioni patrimoniali non tributarie. Infatti, identificandosi il citato canone - nel caso di specie dovuto per un periodo compreso tra il 3 ottobre 2000 ed il 3 dicembre 2005 - con la quota della tariffa del servizio idrico integrato riferita ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione, disciplinata dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994, non sussiste in ordine alle controversie de quibus il fondamento costituzionale della giurisdizione tributaria, cioè la natura tributaria del rapporto devoluto a tale giurisdizione, poiché, come già affermato nella sentenza n. 335 del 2008, la suddetta tariffa si configura, in tutte le sue componenti, ivi comprese quelle relative alla fognatura e alla depurazione, «come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza». Nel senso che la Commissione tributaria deve essere considerata organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 64/2008, n. 50/1989, ordinanze n. 144/1998, n. 152/1997 e n. 351/1995. Sui limiti entro cui la Costituzione consente al legislatore ordinario di modificare, senza snaturarlo, l'oggetto della giurisdizione dei giudici speciali tributari, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 196/1982, n. 215/1976, n. 41/1957 e ordinanza n. 144/1998. Per l'affermazione che la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 238/2009, n. 141/2009, n. 130/2008, n. 64/2008, ordinanze n. 300/2009, n. 218/2009, n. 395/2007, n. 427/2006, n. 94/2006, n. 35/2006 e n. 34/2006. Con specifico riguardo alla violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali in conseguenza dell'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria, v. le citate sentenze n. 130/2008 e n. 64/2008. Sulla qualificazione della tariffa del servizio idrico integrato, considerata in tutte le sue componenti, ivi comprese quelle riferite alla fognatura e alla depurazione (con cui si identifica il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue), come «corrispettivo di una prestazione commerciale complessa» non avente natura tributaria, v. la citata sentenza n. 335/2008.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006 - Istituzione di un nuovo giudice speciale in violazione del divieto posto dalla Costituzione - Illegittimità costituzionale in parte qua , in via consequenziale.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b ), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 - nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994, comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale del medesimo art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, anche nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006. Infatti, anche questi due ultimi articoli, sostitutivi degli abrogati artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994, precisano che le somme dovute dall'utente per i servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono componenti della tariffa che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, sicché, pure nel vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, corrispondente alle quote di tariffa riferite ai detti servizi, non ha natura di tributo, con conseguente incostituzionalità della devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario.
sentenza 39/2010massima n. 34317 Riguarda ancheart. 3-bis d.l. 203/2005art. 1 legge 248/2005
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani (Tariffa di igiene ambientale - TIA) - Denunciata violazione del divieto di istituire giudici straordinari o speciali - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b ), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, impugnato, in riferimento all'art. 102, comma secondo, Cost., nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani (Tariffa di igiene ambientale - TIA). Poiché il giudizio a quo ha per oggetto il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il rimettente non deve fare applicazione della disposizione censurata con riferimento alla TIA.
sentenza 64/2010massima n. 34369 Riguarda ancheart. 3-bis d.l. 203/2005art. 1 legge 248/2005
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani (Tariffa di igiene ambientale - TIA) - Denunciata violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Questione priva di motivazione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, perché priva di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b ), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, impugnato, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani (Tariffa di igiene ambientale - TIA). Il rimettente si è, infatti, limitato ad affermare genericamente che la disposizione censurata viola il principio del giudice naturale.
sentenza 64/2010massima n. 34370 Riguarda ancheart. 3-bis d.l. 203/2005art. 1 legge 248/2005
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani (Tariffa di igiene ambientale - TIA) - Denunciata violazione del divieto di istituire giudici straordinari o speciali - Questioni identiche ad altra già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di argomentazioni e profili diversi rispetto a quelli già esaminati - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b ), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, impugnato, in riferimento all'art. 102, comma secondo, Cost., nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani (Tariffa di igiene ambientale - TIA). Identica questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 238 del 2009, sul rilievo che la TIA costituisce non già un'entrata patrimoniale di diritto privato ma una mera variante della TARSU, e conserva la qualifica di tributo propria di quest'ultima, sicché le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA hanno natura tributaria e la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie è conforme al disposto dell'evocato parametro. Non risultano, peraltro, addotti dai rimettenti argomenti e profili diversi rispetto a quelli già esaminati, o comunque idonei ad indurre ad una differente pronuncia sulle sollevate questioni di costituzionalità. Per la non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n. 238/2009.
sentenza 64/2010massima n. 34371 Riguarda ancheart. 3-bis d.l. 203/2005art. 1 legge 248/2005
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie di tutte le controversie relative alle sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, anche se non collegate all'inosservanza di obblighi tributari - Denunciata violazione del divieto di istituire giudici straordinari o speciali - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, impugnato, in riferimento all'art. 102 Cost., nella parte in cui stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie relative alle sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, anche se non collegate all'inosservanza di obblighi tributari. La questione è, infatti, divenuta priva di oggetto poiché, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 130 del 2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 «nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria», in quanto «in contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione». In senso conforme, v. la citata ordinanza n. 22/2009. Per la declaratoria di incostituzionalità in parte qua dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, v. la citata sentenza n. 130/2008.
Riguarda ancheart. 12 legge 448/2001
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione ad essa delle controversie riguardanti le sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari - Denunciata violazione del divieto di istituire giudici speciali e dei criteri di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo - Prospettazione, in via subordinata, di ulteriore questione concernente il contrasto fra il divieto di ricorrere alla prova testimoniale nel processo tributario e il principio di eguaglianza e il diritto di difesa - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità delle norma censurata in via principale - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale: in via principale, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73 e dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 103 Cost., nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti le sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari; in via subordinata, dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurato, in riferimento ai medesimi parametri, poiché non ammette, nel processo tributario, il ricorso alla prova testimoniale. Le questioni sono divenute prive di oggetto: infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 130/2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, suddetto, mentre sulla questione sollevata in via subordinata la Corte non è più chiamata a pronunciarsi, essendo stata prospettata solo per il caso in cui non venisse accolta la principale. - V., citato, il precedente di cui alla sentenza n. 130/2008. - Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di oggetto v., citata, ordinanza n. 269/2008.
sentenza 22/2009massima n. 33141 Riguarda ancheart. 3 d.l. 12/2002art. 7 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Commissioni tributarie - Attribuzione di controversie attinenti il canone comunale sulla pubblicità (CIMP) - Asserita violazione del divieto di istituire giudici speciali per ritenuta insussistenza della natura tributaria di dette controversie - Esclusione - Riaffermazione del principio dell'imprescindibile collegamento della giurisdizione del giudice tributario alla natura tributaria della controversia - Assimilabilità del canone all'imposta comunale sulla pubblicità, con conseguente carattere tributario della controversia - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b ), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui dispone che «Appartengono alla giurisdizione tributaria [...] le controversie attinenti [...] il canone comunale sulla pubblicità», previsto dall'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per ritenuto contrasto con l'art. 102, secondo comma, della Costituzione, perché, attribuendo espressamente alla cognizione delle commissioni tributarie controversie non aventi ad oggetto un tributo, quali quelle relative al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), «farebbe venire meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario». Premesso che la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto, con la conseguenza che l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi tale natura comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali posto dall'art. 102, secondo comma, Cost., deve ritenersi che le caratteristiche strutturali e funzionali del CIMP, desumibili dalla sua complessiva disciplina, rendono evidente che tale prelievo non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, siano esse di diritto privato comune o speciale, ma costituisce una mera variante dell'imposta comunale sulla pubblicità e conserva la qualifica di tributo propria di quest'ultima; ne consegue che le controversie aventi ad oggetto la debenza del CIMP hanno natura tributaria e la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie, ad opera della disposizione denunciata, rispetta l'evocato parametro costituzionale. Sulla giurisdizione del giudice tributario, v. citate ordinanze n. 395/2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34/2006. Sul divieto costituzionale di istituire giudici speciali posto dall'art. 102, secondo comma, Cost., v. citate sentenze n. 130 e n. 64/2008. Sui criteri per la qualificazione tributaria delle entrate, v. citate sentenze n. 335 e n. 64/2008, n. 334 del 2006 e n. 73/2005. Sulla rilevanza del nomen iuris del prelievo (c.d. autoqualificazione legislativa del prelievo), v. sentenze n. 335 e n. 64/2008, n. 334/2006 e n. 73/2005.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alle Commissioni tributarie delle controversie attinenti il canone comunale sulla pubblicità (CIMP) - Denunciata violazione del divieto di istituire giudici straordinari o speciali - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di nuovi profili di censura, diversi da quelli già esaminati - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, censurato, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., nella parte in cui dispone che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie attinenti il canone comunale sulla pubblicità (CIMP). In effetti, la sentenza n. 141/2009 ha già dichiarato non fondata identica questione di legittimità, osservando come il CIMP sia una mera variante dell'imposta comunale sulla pubblicità: l'odierno rimettente non ha prospettato argomentazioni nuove e diverse rispetto a quelle già scrutinate. -V. il precedente citato, sentenza n. 141/2009.
Riguarda ancheart. 3-bis d.l. 203/2005art. 1 legge 248/2005
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) - Ritenuta violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., nonché della VI disposizione transitoria della Costituzione - Omessa indicazione delle ragioni delle censure denunciate - Manifesta inammissibilità delle questioni.
E' manifestamente inammissibile, in relazione all'art. 25, primo comma, Cost. e VI disposizione transitoria della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b ), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, poiché il rimettente non indica le ragioni della denunciata illegittimità costituzionale.
Riguarda ancheart. 3-bis d.l. 203/2005art. 1 legge 248/2005
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, concernente norma comunque non applicabile nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, in relazione all'art. 102, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b ), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, in quanto, non apparendo evidente che il giudice a quo debba fare applicazione della disposizione denunciata, il rimettente non ha dato sufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione.
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Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) - Eccezione di inammissibilità per omessa motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Reiezione.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata per violazione dell'art. 102, secondo comma, Cost., per omessa motivazione in ordine alla rilevanza della questione, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dall'Avvocatura generale dello Stato, il rimettente ha chiaramente precisato che il giudizio principale ha ad oggetto l'impugnazione di «avvisi di pagamento [...] relativi alla TIA (tariffa igiene ambientale) per gli anni 2007 e 2008, concernente l'immobile ove ha sede l'impresa individuale» del soggetto sottoposto a prelievo. Ciò è sufficiente ad evidenziare la rilevanza della questione, perché, per affermare la propria giurisdizione, il giudice a quo deve fare applicazione proprio della disposizione denunciata.
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Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) - Ritenuta violazione del divieto di istituire giudici speciali per asserita non qualificabilità della TIA quale tributo - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b ), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 - sollevata in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, nonché alla VI disposizione transitoria della Costituzione, nella parte in cui dispone che «Appartengono alla giurisdizione tributaria [...] le controversie relative alla debenza del canone [...] per lo smaltimento di rifiuti urbani» e, quindi, della tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Facendo, infatti, applicazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte per qualificare come tributari alcuni prelievi - a) doverosità della prestazione, b) mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e c) collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante -, attraverso la comparazione tra comparazione tra la TARSU e la TIA, deve riconoscersi che le caratteristiche strutturali e funzionali della TIA disciplinata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 rendono evidente che tale prelievo presenta tutte le caratteristiche del tributo e che, pertanto, non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima. Sulla giurisdizione del giudice tributario da intendersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto, v. citate ordinanze n. 395/2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34/2006). Sul divieto costituzionale di istituire giudici speciali posto dall'art. 102, secondo comma, Cost., v. citate sentenze n. 141/2009; n. 130 e n. 64/2008. Sui criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi, v. citate sentenze n. 141/2009; n. 335 e n. 64/2008; n. 334/2006 e n. 73/2005.
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Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani (tariffa di igiene ambientale - TIA) - Ritenuta insussistenza della natura tributaria della controversia, necessaria a radicare la giurisdizione tributaria - Conseguente violazione del divieto di creare nuovi giudici speciali - Difetto di rilevanza della questione per intervenuta applicazione della disposizione censurata nel giudizio a quo e contraddittorietà della prospettazione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b) , del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata in riferimento al secondo comma dell'art. 102 della Costituzione, per avere il giudice già fatto applicazione, nel giudizio a quo , della censurata disposizione. E' inoltre contraddittoria la prospettazione della questione, dato che, nella stessa ordinanza di rimessione, l'avviso di pagamento della TIA è qualificato sia come «atto di imposizione» sia come richiesta di un «corrispettivo» privatistico. La Corte, a prescindere da tali cause di manifesta inammissibilità, ha affermato che la questione sarebbe comunque manifestamente infondata, avendo con la sentenza n. 238 del 2009, già dichiarato non fondata identica questione di legittimità costituzionale.
Riguarda ancheart. 3-bis d.l. 203/2005art. 1 legge 248/2005
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Assoggettamento ad essa delle controversie relative ai canoni per l'occupazione di spazi ed aeree pubblici (COSAP) - Natura non tributaria di tale canone, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione costituente diritto vivente - Conseguente creazione di un giudice speciale vietato dalla Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura.
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., l'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b) , del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 - nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni». Invero, la Corte di Cassazione con diverse pronunce - che, per il numero elevato, la sostanziale identità di contenuto e la funzione nomofilattica dell'organo decidente, costituiscono diritto vivente - ha costantemente dichiarato che le controversie attinenti al COSAP non hanno natura tributaria, fornendo una ricostruzione plausibile dell'istituto, non in contrasto con i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per individuare le entrate tributarie e costituiti dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante. Il difetto della natura tributaria della controversia fa necessariamente venir meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario, con la conseguenza che l'attribuzione a tale giudice della cognizione della suddetta controversia si risolve inevitabilmente nella creazione, costituzionalmente vietata, di un "nuovo" giudice speciale vietato dal secondo comma dell'art. 102 Cost. Rimane assorbita la questione sollevata con riferimento all'art. 25, primo comma, Cost. - In merito all'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione che afferma la natura non tributaria delle controversie attinenti alle COSAP, vedi, ex multis , Cassazione, Sezioni Unite Civili, nn. 25551, 13902, 1611 del 2007; n. 14864 del 2006; n. 1239 del 2005; n. 5462 del 2004; n. 12167 del 2003.
sentenza 64/2008massima n. 32208 Riguarda ancheart. 3-bis d.l. 203/2005
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Estensione (secondo il «diritto vivente») alle controversie riguardanti le sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari irrogate dagli uffici finanziari - Denunciato contrasto con parametri costituzionali - Sopravvenuto mutamento della competenza ad irrogare le sanzioni e conseguente spostamento della giurisdizione sulle relative controversie - Modificazioni normative ininfluenti sui giudizi 'a quibus', in forza del principio della 'perpetuatio jurisdictionis' di cui all'art. 5 del codice di procedura civile - Insussistenza di ragioni per la restituzione degli atti ai rimettenti.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 31 dicembre 1992, n. 546, va disattesa la richiesta di restituzione degli atti ai rimettenti per sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento (in quanto l'art. 36- bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto in sede di conversione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha modificato in più parti l'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, tra l'altro attribuendo alla direzione provinciale del lavoro - anziché alla Agenzia delle entrate - la competenza ad irrogare la sanzione ivi prevista per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie), che avrebbe determinato la devoluzione delle controversie relative alle sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari alla giurisdizione del giudice ordinario. La modifica normativa è entrata in vigore in data successiva alle ordinanze di rimessione ed é quindi priva di rilievo poiché ai sensi dell'art. 5 del codice di procedura civile, la giurisdizione si determina «con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge». Nè vi è esigenza di restituzione degli atti in relazione alla questione proposta successivamente alla modifica dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 12 del 2002, non essendovi alcun mutamento del quadro normativo. - In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 297/2007.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione ad essa delle controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche se conseguenti alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria - Creazione di un nuovo giudice speciale in violazione del divieto posto dalla Costituzione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di questioni sollevate in riferimento ad altri parametri.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria. Infatti la lettura che della disposizione censurata dà il diritto vivente attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni unicamente sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell'organo competente ad irrogarle e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto cui tali sanzioni ineriscono. Pertanto detta disposizione si pone in contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale. Restano assorbite le questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.