Art. 4-bis
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[1]Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a ((10.000 euro)). Sono escluse le controversie di valore indeterminabile. 51 Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale.
[2]49
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 agosto 2022, n. 130
49con decorrenza dal 1 gennaio 2023
La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che le presenti disposizioni si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.
D.L. 24 febbraio 2023, n. 13
51con decorrenza dal 1 luglio 2023
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che "La disposizione del primo periodo si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023".
Testo vigente dal 20 febbraio 2026 al 21 aprile 2026 · versione 59 su Normattiva