Art. 4-bis

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 2022 al 25 febbraio 2023. Leggi il testo vigente →

(( Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita. 3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale)) 49

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 agosto 2022, n. 130

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con decorrenza dal 1 gennaio 2023

La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che le presenti disposizioni si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Testo vigente dal 16 settembre 2022 al 25 febbraio 2023 · versione 50 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art4bis · fonte su Normattiva