Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo tributario - In genere - Nuove prove in appello - Divieto assoluto, introdotto per mezzo di decreto legislativo, di deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti - Irragionevolezza e violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 201001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., l’art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,». La disposizione censurata dalla CGT Campania, introdotta allo scopo di porre limiti all’ingresso di nuovo materiale cognitivo nel giudizio di secondo grado, accorda priorità all’esigenza di arginare la dilatazione dei tempi di definizione del giudizio tributario. L’ampiezza semantica dei termini «deleghe» e «procure», confermata dalla clausola di chiusura concernente gli «altri atti di conferimento di potere», induce ad includere nel perimetro del divieto non solo le deleghe con cui viene attribuito il potere di firma degli atti impositivi e, più in generale, gli atti di conferimento della rappresentanza sul piano sostanziale, ma anche gli atti costituenti il presupposto della rappresentanza processuale e quelli di designazione del difensore abilitato all’assistenza tecnica in giudizio. Pur tuttavia, in tale accezione, gli atti in questione non costituiscono temi di prova soggetti alle ordinarie preclusioni istruttorie, in quanto non attengono al merito della causa, ma alla legittimazione processuale o alla rappresentanza tecnica e, quindi, alla regolare costituzione del rapporto processuale. Ciò precisato, la deroga alla regola della limitata acquisibilità di nova istruttori introdotta per le deleghe, le procure e gli altri atti di conferimento di potere in senso sostanziale risulta priva di una ragionevole ratio distinguendi. La sottrazione di tali documenti al regime generale, infatti, pur perseguendo la finalità deflattiva di limitare ulteriormente il materiale cognitivo acquisibile in appello, non trova appiglio nelle caratteristiche oggettive – strutturali, effettuali e funzionali – degli atti esclusi, non essendo rinvenibile in essi un elemento differenziale sul quale il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, possa costruire una disciplina diversificata. All’opposto, le deleghe, le procure e gli altri atti di conferimento di potere non solo appartengono al più ampio genus delle prove documentali, che l’art. 58, comma 1, sottopone alla regola generale della producibilità, ma non presentano tratti differenziali idonei ad incidere sul meccanismo di acquisizione di nova istruttori in appello. La manifesta irragionevolezza del frammento normativo in esame viene ancor più chiaramente in luce ove si consideri che il divieto assoluto di produzione dei documenti indicati altera la parità delle armi, in quanto sottrae una facoltà difensiva alla parte che, in base al thema decidendum, sia chiamata a fornirne dimostrazione in giudizio. Inoltre, la disposizione in scrutinio comporta un’ingiustificabile compressione del diritto alla prova, quale nucleo essenziale del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del contraddittorio, considerando che il processo di appello costituisce la prima e unica occasione per dedurre i mezzi di prova che non siano stati introdotti in primo grado per causa non imputabile alla parte. Né, in relazione alla specifica ipotesi in esame, le conseguenze sfavorevoli possono ritenersi adeguatamente bilanciate dall’interesse all’accelerazione dei tempi di definizione del giudizio. La finalità acceleratoria e deflattiva è, infatti, realizzata sopprimendo il diritto alla prova nei casi in cui il giudizio di appello rappresenta l’unica occasione per il suo esercizio, essendone stata la deduzione in prime cure impossibile a causa di un fatto ostativo esterno alla sfera volitiva e di controllo della parte. (Precedenti: S. 41/2024 - mass. 46056; S. 275/1990 - mass. 15861; S. 248/1974 - mass. 7457).
sentenza 36/2025massima n. 46708 Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 220/2023
Processo tributario - In genere - Nuove prove in appello - Divieto assoluto, introdotto per mezzo di decreto legislativo, di deposito delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14, comma 6-bis - Denunciata violazione dei criteri di delega, irragionevolezza, violazione del diritto di difesa e del giusto processo e del raggiungimento di una decisione giusta - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 201001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sez. 16, e dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. 19, in riferimento complessivamente agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., dell’art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, nella parte in cui non consente la produzione in appello delle «notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis». Quanto alla asserita violazione dei principi di delega, censurata dal giudice lombardo, considerata l’ampiezza del criterio fissato dall’art. 19, comma 1, lett. d), della legge delega n. 111 del 2023, non può ritenersi che il legislatore delegato, nel prevedere, accanto ad un generale divieto di nova temperato, l’ulteriore e più stringente norma proibitiva di cui al censurato art. 58, comma 3, si sia discostato dalla ratio della legge delega. Non contrasta, inoltre, con il principio di ragionevolezza né lede il diritto alla prova e al contraddittorio la scelta, alla base della previsione in scrutinio, di proibire il deposito delle notificazioni anche quando risultino indispensabili ai fini della decisione. Diversamente da quanto ritenuto dalle Corti rimettenti, la deroga in scrutinio appare sorretta da una adeguata ragione giustificativa. I documenti in esame – a differenza delle notifiche degli atti processuali che, essendo volte a documentare la regolarità dell’instaurazione e dello svolgimento del processo, sfuggono al divieto probatorio in scrutinio – forniscono la prova di una condizione di validità o di efficacia dell’esercizio della funzione impositiva, e per tale ragione la produzione degli stessi nei giudizi in cui tale profilo risulti controverso esaurisce l’attività istruttoria. Va, inoltre, considerato che la nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Il divieto di produzione delle notifiche in appello si sottrae anche alle censure di irragionevolezza e di violazione degli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., anche là dove non esclude dal proprio ambito di applicazione l’ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto depositare il documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Rispetto alla notificazione degli atti tributari non è configurabile, infatti, né l’ipotesi in cui il documento venga ad esistenza successivamente allo spirare dei termini per le deduzioni istruttorie del giudizio di primo grado in cui sia in contestazione l’atto notificato, né quella in cui l’amministrazione venga a conoscenza della sua esistenza solo dopo che sia maturata detta preclusione: ciò in quanto l’atto tributario produce i suoi effetti tipici per mezzo della notificazione, sicché o la notifica esiste – e quindi deve essere necessariamente conosciuta dall’amministrazione, sulla quale grava un dovere qualificato di documentazione del procedimento notificatorio e di conservazione e custodia dei relativi atti – prima che la pretesa impositiva venga azionata, oppure la stessa pretesa è da ritenersi inefficace ab origine e quindi non può essere fatta valere. La restrizione censurata, in definitiva, è diretta a evitare che il giudizio di primo grado venga inutilmente instaurato in difetto di una regolare notifica, nonché ad arginare le distorsioni processuali indotte dalla grave vulnerabilità ed inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione. Non è fondata neppure la censura di violazione del principio di eguaglianza e di parità delle armi, posto che, come già evidenziato, il regime diversificato introdotto per gli atti in questione risulta non manifestamente irragionevole. Parimenti non fondata è la censura con la quale si lamenta che la disposizione in scrutinio impedirebbe al giudice di pervenire ad una decisione giusta attraverso la ricerca della verità materiale, in contrasto con gli artt. 102, primo comma, e 111, primo comma, Cost.: l’aderenza della ricostruzione processuale dei fatti alla verità materiale non è oggetto di specifica protezione costituzionale, essendo piuttosto le garanzie del giusto processo espressamente sancite dall’art. 111 Cost. a coadiuvare il giudice nell’accertamento della verità conducendolo ad una decisione giusta. Deve, infine, escludersi la denunciata ingerenza del legislatore nel potere giurisdizionale di valutazione della prova. Anzitutto, l’apprezzamento della indispensabilità non concerne l’attitudine dimostrativa della prova, quanto, piuttosto, la sua idoneità ad eliminare ogni possibile incertezza in ordine ad una ricostruzione fattuale già effettuata dal giudice di prime cure. In ogni caso, l’ordinamento processuale ammette la possibilità che il potere giudiziale di valutazione della prova subisca limitazioni imposte dalla legge, come è reso evidente dal principio generale espresso dall’art. 116 cod. proc. civ.
sentenza 36/2025massima n. 46711 Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 220/2023
Contenzioso tributario - Facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti - Denunciata violazione del diritto al processo equo garantito dalla CEDU, nonché dei "criteri di razionalità e dei "principi generali dell'ordinamento" - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza e omessa indicazione di parametri costituzionali - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2 (in sé e in relazione al comma 1), del d.lgs. n. 546 del 1992, censurato dalla Commissione tributaria regionale della Campania - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, nonché ai "criteri di razionalità" e ai "principi generali dell'ordinamento" - nella parte in cui prevede che nel giudizio di appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti. Le censure sono prive di autonomo sviluppo argomentativo e - per quella basata sulla violazione di "criteri di razionalità" e non meglio precisati "principi generali dell'ordinamento" - manca altresì l'indicazione dei parametri costituzionali.
Rilevanza della questione incidentale - Questione avente ad oggetto norme processuali - Incidenza sul giudizio a quo - Sussistenza in ragione dell'efficacia retroattiva della pronuncia di accoglimento - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2 (in sé e in relazione al comma 1), del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui prevede che nel giudizio di appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti. L'eccepita irretroattività delle pronunce di incostituzionalità aventi ad oggetto norme di carattere processuale è in evidente contrasto con la fisionomia del controllo di costituzionalità, risultante dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge n. 87 del 1953, caratterizzato dall'efficacia retroattiva delle pronunce di legittimità costituzionale e fisiologicamente destinato ad incidere sul giudizio principale.
Contenzioso tributario - Facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti - Denunciata disparità di trattamento tra le parti del giudizio e compromissione del diritto di difesa - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2 (in sé e in relazione al comma 1), del d.lgs. n. 546 del 1992, censurato dalla Commissione tributaria regionale della Campania - in riferimento artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui prevede che nel giudizio di appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti. Tale facoltà è riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, sicché non sussistono le ragioni del denunciato "sbilanciamento" a favore di quella facultata a produrre per la prima volta in appello documenti già in suo possesso nel grado anteriore. Né di per sé è irragionevole che un'attività probatoria, rimasta preclusa nel giudizio di primo grado, possa essere esperita in appello, poiché il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria (come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile. Infine, quanto alla dedotta perdita di un grado di giudizio, la garanzia del doppio grado non gode, di per sé, di copertura costituzionale. ( Precedenti citati: ordinanza n. 401 del 2000; sentenza n. 243 del 2014; ordinanze n. 42 del 2014, n. 190 del 2013, n. 410 del 2007 e n. 84 del 2003 ). Come più volte chiarito, non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo, e, più specificatamente, un principio di uniformità del processo tributario e di quello civile. ( Precedenti citati: sentenze n. 165 del 2000, n. 18 del 2000, n. 82 del 1996; ordinanze n. 316 del 2008, n. 303 del 2002, n. 330 del 2000, n. 329 del 2000, n. 217 del 2000, n. 8 del 1999 ). Al legislatore è riconosciuta un'ampia discrezionalità nella conformazione dei singoli istituti processuali, fermo restando, naturalmente, il limite della manifesta irragionevolezza di una disciplina che comporti un'ingiustificabile compressione del diritto di agire. ( Precedenti citati: sentenze n. 94 del 2017, n. 121 del 2016, n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004 ). Per costante giurisprudenza, l'art. 24 Cost. non impone l'assoluta uniformità dei modi e dei mezzi della tutela giurisdizionale: ciò che conta è che non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. ( Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2016, n. 44 del 2016, ordinanza n. 386 del 2004 ). La garanzia del doppio grado di giudizio non gode, di per sé, di copertura costituzionale. ( Precedenti citati: sentenza n. 243 del 2014, ordinanze n. 42 del 2014, n. 190 del 2013, n. 410 del 2007 e n. 84 del 2003 ).