Art. 74
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Alle controversie che alla data di entrata in vigore del presente decreto pendono davanti alle corti d'appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti alle corti d'appello continuano ad applicarsi le norme vigenti a tale data. In caso di rinvio disposto dalla corte di appello la riassunzione deve essere fatta davanti alle commissioni tributarie regionale o provinciale competenti secondo le norme del presente decreto.
Testo vigente dal 13 gennaio 1993 al 30 ottobre 1993 · versione 0 su Normattiva