Art. 74

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1993 al 30 ottobre 1993. Leggi il testo vigente →

Alle controversie che alla data di entrata in vigore del presente decreto pendono davanti alle corti d'appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti alle corti d'appello continuano ad applicarsi le norme vigenti a tale data. In caso di rinvio disposto dalla corte di appello la riassunzione deve essere fatta davanti alle commissioni tributarie regionale o provinciale competenti secondo le norme del presente decreto.

Testo vigente dal 13 gennaio 1993 al 30 ottobre 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art74 · fonte su Normattiva