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Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui all'articolo 2 e' stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per le finanze. I posti da assegnare alla forma di reclutamento di cui al n. 2) dell'articolo 2 non possono superare la meta' di quelli messi a concorso, nello stesso anno, per gli allievi dell'Accademia. Il Ministro per le finanze ha facolta' di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso per ciascuna forma di reclutamento.

Testo in vigore dal 13 giugno 1967 al 27 marzo 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-29;371~art7 · fonte su Normattiva