Il personale dipendente dagli enti pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge, viene inquadrato nei ruoli:

  • a)amministrativo;
  • b)tecnico;
  • c)professionale. Appartengono al ruolo amministrativo i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili. Appartengono al ruolo tecnico i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi di ricerca, di assistenza, tecnica e sociale, meccanica e meccanografica, di operatore tecnico e di operaio. I regolamenti degli enti, in relazione alle esigenze e alla natura di ciascun ente, possono prevedere l'unificazione dei ruoli amministrativi e tecnici. Appartengono al ruolo professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio della attivita' svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilita' di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali i dipendenti appartenenti al ruolo professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente.

Testo vigente dal 2 aprile 1975

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art15 · fonte su Normattiva