Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente
Art. 31 — Diritti acquisiti
Il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge dovra' fare salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore fruiti dal personale alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Testo vigente dal 2 aprile 1975
