Art. 45 — Decorrenza
La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1973. Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione dell'accordo sindacale, di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi le norme regolamentari ed i trattamenti economici vigenti.
Testo vigente dal 2 aprile 1975
