Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, i Ministri per la sanita', per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro e le regioni, sentite le confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori dipendenti e autonomi, stipulano un accordo nazionale tipo con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale piu' rappresentative di ciascuna delle categorie di cui al precedente articolo 7, per le convenzioni nazionali uniche per la disciplina normativa e del trattamento economico delle categorie medesime. Entro trenta giorni dalla notificazione dell'accordo nazionale tipo di cui al precedente comma da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i commissari di cui al precedente articolo 2 provvedono agli adempimenti indicati nell'articolo 7. Le deliberazioni adottate dai commissari predetti ai sensi del precedente comma debbono essere comunicate ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e del tesoro. Le normative e gli accordi vigenti presso ciascun ente o cassa mutua alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia dalla data delle deliberazioni che recepiscono le corrispondenti convenzioni nazionali uniche. L'accordo nazionale di cui al primo comma si applica anche ai rapporti che i comuni o loro consorzi, le comunita' montane e le province stipulano per l'erogazione dell'assistenza sanitaria di loro competenza, esclusi i servizi di medicina pubblica e curativa ai quali e' preposto personale sanitario previsto dalle vigenti piante organiche. Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula delle convenzioni riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle stesse convenzioni.

Testo vigente dal 30 giugno 1977

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 891/1988

    Questione infondata
    26 luglio 1988

    Gli accordi nazionali per il "personale a rapporto convenzionale" (previsti transitoriamente dalla L. n. 349 del 1977 e, oggi disposte a regime dall'art. 48 della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale) con gli enti pubblici preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria, non sono in alcun modo riconducibili allo schema astrattamente previsto dall'art. 39, comma quarto, Cost., ne' rivestono, in relazione alla loro semplice efficacia procedimentale, quel valore di fonte normativa direttamente operante, cui invece fa riferimento tale parametro. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 39 e 18 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo della legge 29 giugno 1977, n. 349, che prevede la stipula di un accordo nazionale tipo tra una delegazione pubblica - Ministri della sanità e del lavoro e Regioni - e le "organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentative di ciascuna categoria" di sanitari libero-professionisti, convenzionati con gli enti pubblici erogatori dell'assistenza sanitaria, "per la disciplina normativa e del trattamento economico delle categorie medesime"). - v. O.n. 656 e 780/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 18 cost. · Art. 23 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-06-29;349~art8 · fonte su Normattiva