Per provvedere alle spese per il funzionamento del comitato per l'indagine di cui al precedente articolo 3, e' autorizzata la spesa di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977. All'onere relativo all'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Testo vigente dal 2 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art44 · fonte su Normattiva