Nei primi sette anni dall'entrata in vigore della presente legge i posti vacanti negli organici degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 sono per la meta' coperti esclusivamente con i trasferimenti previsti dal precedente articolo 2 e con concorsi riservati ai dipendenti non di ruolo eventualmente assunti dagli enti stessi anteriormente al 31 dicembre 1974. La disposizione del comma precedente non si applica per il personale di ricerca degli enti di ricerca e sperimentazione.

Testo vigente dal 2 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art43 · fonte su Normattiva