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Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente articolo 1 e' punito con l'ammenda da lire 3.000 a lire 10.000 per ogni persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce.

Testo in vigore dal 8 agosto 1966 al 26 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-13;611~art2 · fonte del testo