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L'articolo 2 della legge 28 luglio 1960, n. 777, e' sostituito dal seguente: "L'autorizzazione ai cancellieri dirigenti di avvalersi della disposizione di cui all'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, viene concessa dal Ministero di grazia e giustizia per comprovate maggiori esigenze del servizio di copia".

Testo in vigore dal 29 dicembre 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-20;1719~art2 · fonte del testo