Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'articolo 3 della legge 28 luglio 1960, n. 777, e' sostituito dal seguente: "Il compenso per il lavoro di copiatura eseguito dai dattilografi non di ruolo deve essere liquidato mensilmente in misura di lire 30 a facciata per la prima copia e di lire 10 a facciata per le altre copie della stessa battuta. Il compenso di cui al precedente comma e' prelevato dai diritti di copia e relativi diritti di urgenza, e, in caso di incapienza, dagli altri diritti di cancelleria".
Testo in vigore dal 29 dicembre 1962 al 22 dicembre 2008
