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L'articolo 3 della legge 28 luglio 1960, n. 777, e' sostituito dal seguente: "Il compenso per il lavoro di copiatura eseguito dai dattilografi non di ruolo deve essere liquidato mensilmente in misura di lire 30 a facciata per la prima copia e di lire 10 a facciata per le altre copie della stessa battuta. Il compenso di cui al precedente comma e' prelevato dai diritti di copia e relativi diritti di urgenza, e, in caso di incapienza, dagli altri diritti di cancelleria".

Testo in vigore dal 29 dicembre 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-20;1719~art3 · fonte del testo