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Il primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, modificato dalle leggi 28 luglio 1960, n. 777, 20 dicembre 1962, n. 1719, e 21 dicembre 1964, n. 1406, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 11 aprile 1964, n. 264, e' sostituito dai seguenti: "La facolta' concessa ai cancellieri dirigenti dall'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e' limitata nel senso che per ogni dattilografo giudiziario assunto in applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni, ed entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del relativo decreto di nomina in ruolo, dovra' cessare l'utilizzazione dell'opera di un dattilografo non di ruolo nello stesso ufficio o, in mancanza, nell'ufficio giudiziario che sara' indicato dal Ministero di grazia e giustizia in relazione alle esigenze di servizio. L'articolo 99 dell'Ordinamento sopra indicato e' abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1968".
Testo in vigore dal 14 gennaio 1967 al 16 dicembre 2010
