I commessi addetti alla Corte di cassazione sono posti sotto la sorveglianza del primo presidente. I primi presidenti delle Corti di appello esercitano la sorveglianza su tutti i commessi del distretto. I presidenti dei tribunali hanno la sorveglianza su tutti i commessi del circondario ed i pretori su quelli addetti all'ufficio. I commessi, oltre alla sorveglianza delle autorita' indicate nei commi precedenti, sono sottoposti anche a quella dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente dal quale rispettivamente dipendono.

Testo vigente dal 30 giugno 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-03;331~art2 · fonte del testo