Gli aspiranti alla nomina a commesso devono essere di incensurata condotta; aver conseguito il diploma di licenza da scuole medie inferiori o alcuno dei corrispondenti diplomi, oppure la licenza da scuola complementare o da scuola di secondo grado, non essere minori degli anni ventuno, ne' avere superato il quarantesimo anno di eta' e possedere la idoneita' fisica necessaria per l'esercizio delle funzioni.

Testo vigente dal 30 giugno 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-03;331~art3 · fonte del testo