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Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 11 aprile 1964, n. 264, il primo comma dello articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, modificato dalle leggi 28 luglio 1960, n. 777, e 20 dicembre 1962, n. 1719, e' sostituito dal seguente: "L'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e' abrogato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per 550 posti e 110 posti di dattilografo negli uffici giudiziari indetti con decreti del Ministro per la grazia e giustizia dal 18 maggio 1964".
Testo in vigore dal 30 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008
