Art. 1
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Agli ufficiali delle Forze armate che abbiano percepito l'indennita' di aeronavigazione per attivita' paracadutistica di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, sono estese, ai fini della liquidazione delle pensioni normali e delle pensioni privilegiate per ferite e infermita' contratte per causa del servizio da paracadutista, comprese quelle riportate durante lo svolgimento di attivita' di volo, le disposizioni previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, per gli ufficiali che abbiano percepito l'indennita' di aeronavigazione. Ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate che abbiano percepito l'indennita' di aeronavigazione per attivita' paracadutistica di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, sono estese, ai fini indicati nel comma precedente, le disposizioni previste dall'articolo 2 del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, per i sottufficiali e militari di truppa che abbiano percepito l'indennita' di pilotaggio.
Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 9 ottobre 2010
