Disposizioni sul trattamento di pensione del personale militare paracadutista delle Forze armate
Art. 2
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Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche, ai fini delle pensioni, al personale cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, con effetti economici dal 1° giorno del mese successivo o a quello della predetta data di entrata in vigore.
Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 9 ottobre 2010
