Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1954 al 9 ottobre 2010. 189 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali, il personale civile assimilato e i sottufficiali di cui all'art. 1, che abbiano compiuto almeno venti anni di servizio pensionabile secondo le disposizioni del successivo art. 4, hanno diritto al trattamento di pensione. Il trattamento di pensione e' liquidato sullo stipendio o paga iniziali e sugli altri assegni pensionabili in vigore alla data del 1 luglio 1952 per il grado cui l'ufficiale, l'impiegato e il sottufficiale erano assimilati in base alle disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, convertito nella legge 17 aprile 1926, n. 473, e successive modificazioni. La liquidazione si effettua con le aliquote stabilite dal decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, e successive modificazioni, rispettivamente per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli delle armi dell'Esercito, per gli impiegati civili e per i sottufficiali dell'Esercito. Gli ufficiali, il personale civile assimilato e i sottufficiali provenienti da altra Forza armata o da Amministrazioni civili dello Stato i quali siano titolari di una pensione normale a carico dello Stato, hanno diritto ad una nuova liquidazione della pensione medesima, con il computo dei servizi di cui all'art. 4, lettera a) della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-03-20;72~art2 · fonte del testo