Art. 3
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All'onere di lire 19.150.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli 143 (lire 18.000.000), 148 (lire 150.000) e 158 (lire 1.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 9 ottobre 2010
