Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1954 al 9 ottobre 2010. 88 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali in servizio permanente effettivo, il personale civile assimilato e i sottufficiali in servizio permanente effettivo retribuito che alla data di cessazione dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, non avevano raggiunta l'anzianita' stabilita dal primo comma dell'art. 2, hanno diritto ad una indennita' una tantum pari a una mensilita' dello stipendio o della paga iniziale in vigore alla data del 1 luglio 1952, calcolata ai sensi dell'art. 2, comma secondo, per ogni anno o frazione di anno di servizio utile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-03-20;72~art3 · fonte del testo