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La vigilanza sull'applicazione delle leggi, e l'attivita' dello Stato per la tutela e la ricostituzione dei boschi e per l'economia delle regioni montane sono affidate al Ministero dell'economia nazionale, che ha alla sua dipendenza, per esercitarle, la Milizia nazionale forestale.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008
