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Le spese che si renderanno necessarie per la istituzione della Scuola complementare militare e della Milizia forestale ausiliaria, di cui ai precedenti articoli 11 e 12, faranno carico rispettivamente ai capitoli 89 e 87 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1928-1929 e corrispondenti per gli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008
