Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le spese che si renderanno necessarie per la istituzione della Scuola complementare militare e della Milizia forestale ausiliaria, di cui ai precedenti articoli 11 e 12, faranno carico rispettivamente ai capitoli 89 e 87 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1928-1929 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3141~art13 · fonte del testo