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[1]Tutto il personale addetto ai servizi dell'Amministrazione forestale, centrali e provinciali, e cosi' pure quello dell'Azienda delle foreste demaniali, eccettuato percio' solo quello dei ruoli provinciali di cui al successivo articolo 9, fa parte della Milizia nazionale forestale.

[2]Questa e' compresa fra le forze armate dello Stato quale Corpo tecnico militarizzato, e i suoi componenti sono soggetti a tutte le disposizioni sulla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in quanto non contrastino con quelle della presente legge.

[3]Il personale della Milizia nazionale forestale e' esente da qualsiasi chiamata e richiamo ordinario di mobilitazione sotto le armi nelle altre forze armate, esclusa la Regia aeronautica.

[4]L'impiego in genere della Milizia nazionale forestale sara' disciplinato da apposite disposizioni.

[5]Il servizio della Milizia forestale vale, ad ogni effetto, come servizio militare di leva.

[6]La Milizia nazionale forestale dipende per la parte disciplinare direttamente dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, mentre per la parte tecnica e per ogni ragione amministrativa e' alla diretta dipendenza del Ministero dell'economia nazionale.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3141~art3 · fonte del testo