Per quanto non previsto nella presente legge, l'assunzione e la gestione (delle garanzie indicate nel precedente articolo 1 sono disciplinate dalle norme della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198, e dalle relative norme di esecuzione. L'ammontare dei rischi assunti in base alla presente legge e' compreso nel limite massimo fissato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1953, n. 955. Ai fini del finanziamento disciplinato dal titolo II della citata legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modificazioni, i crediti a medio termine nascenti dalle operazioni contemplate dalla presente legge sono equiparati ai crediti indicati nell'articolo 20 della legge medesima.

Testo vigente dal 9 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-17;68~art4 · fonte su Normattiva