Prima che sia effettuato il pagamento della fornitura alla quale si riferisce l'assicurazione, i diritti derivanti dall'assicurazione stessa possono essere ceduti o vincolati a favore di chi diventi cessionario del credito o esegua dei finanziamenti contro garanzia del medesimo. La cessione o il vincolo deve essere notificato all'assicuratore.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-22;955~art12 · fonte del testo